L’art. 65 del DL 18/2020 conv. ha introdotto un credito d’imposta sui canoni di locazione di botteghe e negozi al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione i locatari esercenti attività d’impresa che siano (FAQ MEF):
- titolari di un’attività economica di vendita di beni e servizi al pubblico oggetto di sospensione, in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
- intestatari di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.
L’agevolazione spetta anche qualora la struttura contrattuale con cui viene concesso l’immobile presenti la medesima funzione economica del contratto di locazione “tipico”, come nel caso di un contratto di concessione (cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 318/2020).
Nel caso in cui l’immobile condotto in locazione sia destinato solo in parte ad attività sospesa, il credito d’imposta può essere applicato sull’intero canone se l’attività sospesa configura attività “prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa” (nel caso di specie, nella risposta 468/2020, l’Agenzia ritiene tale requisito soddisfatto, in quanto l’attività sospesa aveva generato, nel periodo di imposta 2019, ricavi superiori al 50% dei ricavi complessivi).
Esclusioni
Il credito d’imposta in esame non riguarda:
- le attività non soggette agli obblighi di chiusura, identificate come essenziali dagli Allegati 1 e 2 del DPCM 11.3.2020 (quali farmacie, parafarmacie, supermercati, ecc.);
- i soggetti che detengono l’immobile a titolo di proprietà;
- gli esercenti arti e professioni.
Ambito oggettivo
Il credito d’imposta si applica al canone di locazione:
- relativo al mese di marzo 2020;
- di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Canone di locazione relativo al mese di marzo 2020
La norma agevolativa si riferisce testualmente al canone di locazione “relativo al mese di marzo”.
La circ. Agenzia delle Entrate 3.4.2020 n. 8 (risposta 3.1) ha chiarito che l’agevolazione spetta sul canone di locazione pagato.
Le spese condominiali concorrono all’importo su cui calcolare il credito d’imposta qualora siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto (circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2020 n. 11, § 3).
Immobili di categoria catastale C/1
La norma fa riferimento alla categoria catastale C/1, vale a dire a negozi e botteghe, chiusi per effetto del DPCM 11.3.2020.
Sono quindi esclusi i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8 (circ. Agenzia delle Entrate 3.4.2020 n. 8, risposta 3.2).
Tuttavia, nel caso in cui il contratto di locazione comprenda sia il negozio (C/1) che la pertinenza (C/3), il credito d’imposta spetta sull’intero canone, in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell’attività (circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2020 n. 11, § 3)
Affitto di ramo d’azienda – Esclusione
La misura in esame si applica ai contratti di locazione di negozi e botteghe, rimanendo esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d’azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali (FAQ MEF).
Determinazione dell’agevolazione
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di botteghe e negozi.
Modalità di utilizzo dell’agevolazione
Il credito d’imposta è utilizzabile dal 25.3.2020 (art. 68 co. 2 del DL 18/2020 e ris. Agenzia delle Entrate 20.3.2020 n. 13):
- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6914”);
- tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
In alternativa all’utilizzo diretto, il credito d’imposta può essere ceduto ad altri soggetti (art. 122 del DL 34/2020).
Comunicazione della cessione del credito d’imposta
La comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta è effettuata (provv. Agenzia delle Entrate 1.7.2020 n. 250739 e provv. 14.12.2020 n. 378222; cfr. anche risposta interpello Agenzia delle Entrate 594/2020):
- dal 13.7.2020 al 31.12.2021;
- direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi o da un intermediario;
- utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
I cessionari utilizzano il credito d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente.
Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione comunicata dallo stesso cessionario attraverso la suddetta funzionalità dell’Agenzia, i cessionari possono quindi utilizzare il credito in compensazione tramite F24 (codice tributo “6930”).
Irrilevanza fiscale dell’agevolazione
Il credito d’imposta (art. 65 co. 2-bis del DL 18/2020 convertito):
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 co. 5 del TUIR.
Divieto di cumulo
Il credito d’imposta per la locazione di botteghe e negozi non è cumulabile, in relazione alle medesime spese sostenute, con il credito d’imposta per la locazione di immobili ad uso abitativo di cui all’art. 28 del DL 34/2020 (v. “Bonus locazione immobili Coronavirus”).
(Versione aggiornata al 26.1.2021)