Archivio giornaliero 11/04/2021

Bonus locazione botteghe e negozi

L’art. 65 del DL 18/2020 conv. ha introdotto un credito d’imposta sui canoni di locazione di botteghe e negozi al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione i locatari esercenti attività d’impresa che siano (FAQ MEF):

  • titolari di un’attività economica di vendita di beni e servizi al pubblico oggetto di sospensione, in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
  • intestatari di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.

L’agevolazione spetta anche qualora la struttura contrattuale con cui viene concesso l’immobile presenti la medesima funzione economica del contratto di locazione “tipico”, come nel caso di un contratto di concessione (cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 318/2020).
Nel caso in cui l’immobile condotto in locazione sia destinato solo in parte ad attività sospesa, il credito d’imposta può essere applicato sull’intero canone se l’attività sospesa configura attività “prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa” (nel caso di specie, nella risposta 468/2020, l’Agenzia ritiene tale requisito soddisfatto, in quanto l’attività sospesa aveva generato, nel periodo di imposta 2019, ricavi superiori al 50% dei ricavi complessivi).

Esclusioni

Il credito d’imposta in esame non riguarda:

  • le attività non soggette agli obblighi di chiusura, identificate come essenziali dagli Allegati 1 e 2 del DPCM 11.3.2020 (quali farmacie, parafarmacie, supermercati, ecc.);
  • i soggetti che detengono l’immobile a titolo di proprietà;
  • gli esercenti arti e professioni.

Ambito oggettivo

Il credito d’imposta si applica al canone di locazione:

  • relativo al mese di marzo 2020;
  • di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Canone di locazione relativo al mese di marzo 2020

La norma agevolativa si riferisce testualmente al canone di locazione “relativo al mese di marzo”.
La circ. Agenzia delle Entrate 3.4.2020 n. 8 (risposta 3.1) ha chiarito che l’agevolazione spetta sul canone di locazione pagato.
Le spese condominiali concorrono all’importo su cui calcolare il credito d’imposta qualora siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto (circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2020 n. 11, § 3).

Immobili di categoria catastale C/1

La norma fa riferimento alla categoria catastale C/1, vale a dire a negozi e botteghe, chiusi per effetto del DPCM 11.3.2020.
Sono quindi esclusi i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8 (circ. Agenzia delle Entrate 3.4.2020 n. 8, risposta 3.2).
Tuttavia, nel caso in cui il contratto di locazione comprenda sia il negozio (C/1) che la pertinenza (C/3), il credito d’imposta spetta sull’intero canone, in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell’attività (circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2020 n. 11, § 3)

Affitto di ramo d’azienda – Esclusione

La misura in esame si applica ai contratti di locazione di negozi e botteghe, rimanendo esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d’azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali (FAQ MEF).

Determinazione dell’agevolazione

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di botteghe e negozi.

Modalità di utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta è utilizzabile dal 25.3.2020 (art. 68 co. 2 del DL 18/2020 e ris. Agenzia delle Entrate 20.3.2020 n. 13):

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6914”);
  • tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

In alternativa all’utilizzo diretto, il credito d’imposta può essere ceduto ad altri soggetti (art. 122 del DL 34/2020).

Comunicazione della cessione del credito d’imposta

La comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta è effettuata (provv. Agenzia delle Entrate 1.7.2020 n. 250739 e provv. 14.12.2020 n. 378222; cfr. anche risposta interpello Agenzia delle Entrate 594/2020):

  • dal 13.7.2020 al 31.12.2021;
  • direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi o da un intermediario;
  • utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

I cessionari utilizzano il credito d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente.
Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione comunicata dallo stesso cessionario attraverso la suddetta funzionalità dell’Agenzia, i cessionari possono quindi utilizzare il credito in compensazione tramite F24 (codice tributo “6930”).

Irrilevanza fiscale dell’agevolazione

Il credito d’imposta (art. 65 co. 2-bis del DL 18/2020 convertito):

  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Divieto di cumulo

Il credito d’imposta per la locazione di botteghe e negozi non è cumulabile, in relazione alle medesime spese sostenute, con il credito d’imposta per la locazione di immobili ad uso abitativo di cui all’art. 28 del DL 34/2020 (v. “Bonus locazione immobili Coronavirus”).

(Versione aggiornata al 26.1.2021)

Dichiarazione Redditi

Le dichiarazione dei redditi sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento emesso dall’Amministrazione finanziaria.
In particolare, il Modello UNICO costituiva il modello unificato tramite il quale era possibile presentare più dichiarazioni fiscali.

Dichiarazione separata IVA-REDDITI

I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, tenuti a presentare nel 2016 sia la dichiarazione dei redditi sia la dichiarazione IVA, relative al periodo d’imposta 2015, potevano presentare la dichiarazione in forma unificata. A decorrere dal periodo d’imposta 2016, invece, la presentazione della dichiarazione annuale IVA in via autonoma è diventata un obbligo generalizzato (cfr. artt. 3 co. 1 e 8 co. 1 del DPR 22.7.98 n. 322). Pertanto, a partire dal 2017, con riferimento al periodo d’imposta precedente:

  • è obbligatorio presentare la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma (a decorrere dal periodo d’imposta 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo);
  • non è più possibile presentare la dichiarazione annuale IVA in forma unificata con la dichiarazione dei redditi;
  • è abolito l’obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA.

Modello REDDITI

Per effetto dell’abbandono del sistema di dichiarazione unificata IVA-Redditi, quindi, il modello di dichiarazione ha assunto la denominazione di “modello REDDITI”.
A seconda della tipologia di contribuente tenuto ad utilizzare il modello di dichiarazione occorre adottare:

  • il modello REDDITI Persone Fisiche (fino al periodo d’imposta 2015, UNICO PF);
  • il modello REDDITI Società di Capitali, enti commerciali ed equiparati (fino al periodo d’imposta 2015, UNICO SC);
  • il modello REDDITI Società di Persone ed equiparate (fino al periodo d’imposta 2015, UNICO SP);
  • il modello REDDITI Enti Non Commerciali ed equiparati (fino al periodo d’imposta 2015, UNICO ENC).

Nelle voci correlate, sono riportate le disposizioni comuni a tutti i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

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